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Crash and Burn
e un'altra cosina...per chi si stesse chiedendo se il patteggiamento delle squadre è una ammissione di colpa
dalla lettura del provvedimento della disciplinare emerge che sono state respinte anche tutte le richieste provenienti dai legali degli altri deferiti (quelli tirati in ballo dai "pentiti") di poter procedere a loro escussione (interrogatorio) ed è stata in generale esclusa qualsiasi prova testimoniale. Insomma: chi se l’è cantata non ha nemmeno dovuto sostenere le proprie tesi dinanzi agli avvocati, poiché dice la Disciplinare che solo lei è investita del potere di giudicare sia loro che le loro dichiarazioni (cfr: Ordinanza n. 5).
C’è un altro aspetto, inoltre, contro il quale i deferiti hanno dovuto battersi: come spiega la stessa Disciplinare, “Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza”. E’ inoltre “sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti” e per questo “Gli elementi essenziali della violazione prevista dall’art. 9 CGS (associazione finalizzata alla commissione di illeciti, ndr) sono diversi da quelli richiesti per realizzare le fattispecie previste dagli articoli 415 e 415 bis c.p
Cosa significa il tutto?
Significa che società come Albinoleffe, Siena e SPEZIA sono state condannate per il solo fatto che l’ex loro calciatore (nel caso dello Spezia addirittura neanche quando giocava per loro) ha commesso degli illeciti, anche se in certi casi a loro danno. Stessa cosa per Novara e SAMPDORIA, responsabili oggettive dei comportamenti del Bertani (per fatti compiuti quando non era alla Sampdoria). Dice la disciplinare: “la partecipazione alla associazione (ex art. 9 CGS, ritenuta certa per entrambi, ndr) prescinde dalla commissione di singoli illeciti ed è strettamente collegata all’esistenza dell’associazione stessa e che non sono stati dedotti o comunque acquisiti elementi idonei a dimostrare che essa non abbia continuato a operare anche successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento. D’altra parte, non risulta alcun elemento che possa far ritener provata la definitiva fuoriuscita dei deferiti dall’associazione”. Insomma: non è provato abbiano smesso cambiando squadra, a prescindere che non ci siano partite contestate con la nuova casacca.
L’unica parziale salvezza per i club è costituita proprio dalla “collaborazione” dei deferiti: come “premio”, infatti, è previsto dall’ordinamento uno sconto non solo per il tesserato, ma anche per la propria società di appartenenza responsabile anche solo oggettiva. Il che, a conti fatti, rende paradossalmente “preferibile” per queste ultime che il deferito da loro tesserato ammetta le colpe, anche se innocente, piuttosto che si dichiari innocente magari venendo condannato. (come del resto aveva detto Locatelli qualche settimana fa)